L’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 10/E del 20 aprile 2023 ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modifiche previste dall’art. 2-ter in riferimento all’obbligo della certificazione SOA, disciplinata dall’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici del 2016.
La novità è che mentre prima l’obbligo di Attestazione SOA era previsto solo negli appalti pubblici e per i lavori di ricostruzione nelle aree colpite dal sisma, adesso l’Attestazione SOA è diventata obbligatoria anche per i lavori privati per i quali si intende fruire di Superbonus o altri bonus edilizi di importo superiore a 516.000 euro.
Si precisa, inoltre, dal 1° luglio 2023, quindi al termine di questa fase transitoria, per poter beneficiare dei citati incentivi fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della certificazione SOA.
In merito all’ambito applicativo, l’ADE chiarisce che le condizioni SOA riguardano sia la fruizione della detrazione e sia l’esercizio delle opzioni sconto in fattura e cessione del credito, relative a Superbonus e agli altri bonus edilizi.
Infine, la Circolare specifica anche che il riferimento all’esecuzione di lavori di importo superiore a 516.000 euro si deve intendere al netto dell’IVA e il limite di 516.000 euro deve essere calcolato considerando singolarmente ciascun contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto.